
Dal 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvata con deliberazione ARG/gas 159/08.
L'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applicano le tariffe di distribuzione approvate dall’Autorità per l’anno termico 2007-2008.
Con deliberazione ARG/gas 79/09 l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 35.1, lettere a) e b) della RTDG, per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009.
I valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all’articolo 35 della RTDG, in vigore nell’anno 2010 sono riportati nella Tabella 6a e nella Tabella 6b dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 206/09.
Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di:
a) distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio;
b) misura del gas naturale, distinto nelle funzioni di:
i) installazione e manutenzione dei misuratori;
ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale;
una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura sono differenziate in sei ambiti tariffari:
L’articolo 5, comma 1, della medesima deliberazione ARG/gas 79/09 ha fissato la maggiorazione delle componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, individuati dalle categorie d’uso di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 157/07 nel limite di consumo di 200.000 metri cubi anno.
La suddetta maggiorazione è posta pari a 32 centesimi di euro/punto di riconsegna e trova applicazione nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009.
Il valore delle componenti di cui all’articolo 35, lettere c), d), e) e f) della RTDG è stabilito dall’Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale.
A titolo d’acconto, nel primo semestre 2009, le imprese di distribuzione applicano le tariffe di distribuzione approvate per l’anno termico 2007-2008 in continuità di criteri. Tali tariffe, per i clienti alimentati in bassa pressione sono corrette, ai sensi delle disposizioni della deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, mediante il coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica.
E’ previsto inoltre che nel periodo transitorio l’applicazione delle quote variabili delle tariffe e delle opzioni sia effettuata a partire dal primo scaglione, prevedendo che l’ampiezza degli scaglioni di cui al punto precedente, per le tariffe di distribuzione di gas naturale, sia pari a quella riportata nella Tabella 1 della deliberazione n. 170/04.